Data di Pubblicazione:
2018
Abstract:
Il lavoro mira a ricostruire il campo di applicazione delle prescrizioni che pongono a carico dei sindaci e dei revisori di una serie di imprese assoggettate a vigilanza (banche, intermediari, assicurazioni, emittenti quotati) il dovere di segnalare alle autorità di volta in volta competenti talune criticità che siano state rilevate durante lo svolgimento delle rispettive funzioni di controllo. Si tratta di istituti cruciali nell’architettura dei sistemi di vigilanza (al cui servizio sono funzionalmente orientati), così come nel disegno organizzativo delle società (nel cui contesto trovano materialmente attuazione).
La ricerca indica una discontinuità piuttosto netta rispetto agli studi sinora dedicati all’argomento, nel confronto con i quali opera un allargamento del perimetro in senso sia orizzontale, sia verticale.
Mentre, infatti, i lavori precedenti hanno prevalentemente adottato un approccio “singolare” (limitato cioè all’obbligo di un solo segnalatore nell’ambito di una sola tipologia d’impresa) o, al più, un metodo d’analisi “a coppie” (relativo cioè ai doveri vigenti su una medesima figura di controllo in due diversi tipi d’impresa o, anche, agli obblighi delle due figure, sindaci e revisori, nell’ambito di un’unica forma d’impresa), il presente quaderno monografico aspira a fornire una trattazione all’essenza trasversale, che sia in grado di considerare contestualmente i doveri gravanti, in virtù delle molteplici prescrizioni oggi applicabili (di diritto italiano o di diritto comunitario) su ambedue le figure di controllo (collegio sindacale e revisore legale dei conti) di tutte le imprese vigilate (banche, intermediari, assicurazioni, emittenti quotati).
Inoltre, mentre la letteratura preesistente ha essenzialmente circoscritto l’analisi alle disposizioni di rango primario (e, al limite, al coordinamento di queste ultime con la disciplina sostanziale, rispettivamente, del controllo sindacale e della revisione legale dei conti), la ricerca in questione compie lo sforzo di tenere conto dell’intero materiale giuridico riferibile alle diverse ipotesi di comunicazione, censendo, e poi valorizzando a fini interpretativi, sia le fonti di rango sub-primario disponibili («disposizioni di vigilanza per le banche»; «principi di revisione contabile»), sia i provvedimenti che, pur non avendo valore propriamente normativo, assumono rilevante peso sul piano ermeneutico, come gli orientamenti emanati dalle autorità («comunicazioni»; «circolari») o le statuizioni non vincolanti che accompagnano talune delle fonti sub-primarie appena ricordate (cfr., in particolare, le «linee guida e altro materiale esplicativo», poste in calce ai già menzionati principi di revisione contabile).
La definizione di un campo d’indagine al contempo più largo e più denso consente di giungere a una declinazione operativa dei vari doveri di segnalazione, al di là dalle suggestioni derivanti dai singoli enunciati, in base a dati costanti e stabili (per es. gli obiettivi dei sistemi di vigilanza, il tipo di conoscenza dei fatti d’impresa che le due figure di controllo possono rispettivamente maturare, le ripercussioni dell’avvenuta segnalazione sui relativi, restanti, poteri e doveri, ecc.).Il che risulta tra l’altro molto utile in vista dell’eventualità che su un medesimo soggetto – collegio sindacale o revisore legale dei conti – insistano obblighi di referto dotati di fisionomie differenti: ciò che accade nel caso in cui una banca, o un intermediario, o un’assicurazione, siano altresì società quotate.
Dopo un’analisi delle peculiarità degli obblighi di comunicazione tanto sullo sfondo degli altri strumenti informativi della vigilanza, quanto nel confronto con altri dispositivi
La ricerca indica una discontinuità piuttosto netta rispetto agli studi sinora dedicati all’argomento, nel confronto con i quali opera un allargamento del perimetro in senso sia orizzontale, sia verticale.
Mentre, infatti, i lavori precedenti hanno prevalentemente adottato un approccio “singolare” (limitato cioè all’obbligo di un solo segnalatore nell’ambito di una sola tipologia d’impresa) o, al più, un metodo d’analisi “a coppie” (relativo cioè ai doveri vigenti su una medesima figura di controllo in due diversi tipi d’impresa o, anche, agli obblighi delle due figure, sindaci e revisori, nell’ambito di un’unica forma d’impresa), il presente quaderno monografico aspira a fornire una trattazione all’essenza trasversale, che sia in grado di considerare contestualmente i doveri gravanti, in virtù delle molteplici prescrizioni oggi applicabili (di diritto italiano o di diritto comunitario) su ambedue le figure di controllo (collegio sindacale e revisore legale dei conti) di tutte le imprese vigilate (banche, intermediari, assicurazioni, emittenti quotati).
Inoltre, mentre la letteratura preesistente ha essenzialmente circoscritto l’analisi alle disposizioni di rango primario (e, al limite, al coordinamento di queste ultime con la disciplina sostanziale, rispettivamente, del controllo sindacale e della revisione legale dei conti), la ricerca in questione compie lo sforzo di tenere conto dell’intero materiale giuridico riferibile alle diverse ipotesi di comunicazione, censendo, e poi valorizzando a fini interpretativi, sia le fonti di rango sub-primario disponibili («disposizioni di vigilanza per le banche»; «principi di revisione contabile»), sia i provvedimenti che, pur non avendo valore propriamente normativo, assumono rilevante peso sul piano ermeneutico, come gli orientamenti emanati dalle autorità («comunicazioni»; «circolari») o le statuizioni non vincolanti che accompagnano talune delle fonti sub-primarie appena ricordate (cfr., in particolare, le «linee guida e altro materiale esplicativo», poste in calce ai già menzionati principi di revisione contabile).
La definizione di un campo d’indagine al contempo più largo e più denso consente di giungere a una declinazione operativa dei vari doveri di segnalazione, al di là dalle suggestioni derivanti dai singoli enunciati, in base a dati costanti e stabili (per es. gli obiettivi dei sistemi di vigilanza, il tipo di conoscenza dei fatti d’impresa che le due figure di controllo possono rispettivamente maturare, le ripercussioni dell’avvenuta segnalazione sui relativi, restanti, poteri e doveri, ecc.).Il che risulta tra l’altro molto utile in vista dell’eventualità che su un medesimo soggetto – collegio sindacale o revisore legale dei conti – insistano obblighi di referto dotati di fisionomie differenti: ciò che accade nel caso in cui una banca, o un intermediario, o un’assicurazione, siano altresì società quotate.
Dopo un’analisi delle peculiarità degli obblighi di comunicazione tanto sullo sfondo degli altri strumenti informativi della vigilanza, quanto nel confronto con altri dispositivi
Tipologia CRIS:
3.1 Monografia o trattato scientifico
Keywords:
Collegio sindacale - Soggetto incaricato della revisione legale dei conti - Autorità di vigilanza - Società quotate - Emittenti quotati - Banche - Assicurazioni - Intermediari - S.g.r. - S.i.m. - S.i.c.a.v. - S.i.c.a.f. - Enti di interesse pubblico - Enti soggetti a regime intermedio - Controlli interni - Doveri di segnalazione
Elenco autori:
Petroboni, Giovanni
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