Data di Pubblicazione:
1988
Abstract:
La nota riguarda una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha dichiarato improponibile per difetto di giurisdizione il ricorso al giudice amministrativo da parte della Federazione italiana della caccia e di singoli individui contro la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della provincia di Trento che ha ritenuto ammissibile il referendum abrogativo della l. prov. 9 dicembre 1978, n. 56 in materia di caccia.
La decisione pare assolutamente condivisibile, in quanto afferma che non può esistere un interesse giuridico alla conservazione delle leggi da parte dei soggetti (pur rappresentativi di interessi diffusi) che contestano referendum sgraditi. Diversa la posizione e al legittimazione dei promotori di un referendum per la salvaguardia della correttezza del relativo procedimento nelle sue diverse fasi. Il problema della natura politica e della effettiva imparzialità degli organismi che, a livello locale, sono chiamati a pronunciarsi sull’ammissibilità delle iniziative referendarie. Esigenza di una tutela giurisdizionale adeguata ed effettiva.
La decisione pare assolutamente condivisibile, in quanto afferma che non può esistere un interesse giuridico alla conservazione delle leggi da parte dei soggetti (pur rappresentativi di interessi diffusi) che contestano referendum sgraditi. Diversa la posizione e al legittimazione dei promotori di un referendum per la salvaguardia della correttezza del relativo procedimento nelle sue diverse fasi. Il problema della natura politica e della effettiva imparzialità degli organismi che, a livello locale, sono chiamati a pronunciarsi sull’ammissibilità delle iniziative referendarie. Esigenza di una tutela giurisdizionale adeguata ed effettiva.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
REFERENDUM REGIONALI; CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ; TUTELA GIURISDIZIONALE
Elenco autori:
Bettinelli, Ernesto
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