Skip to Main Content (Press Enter)

Logo UNIPV
  • ×
  • Home
  • Corsi
  • Insegnamenti
  • Professioni
  • Persone
  • Pubblicazioni
  • Strutture
  • Attrezzature

UNIFIND
Logo UNIPV

|

UNIFIND

unipv.it
  • ×
  • Home
  • Corsi
  • Insegnamenti
  • Professioni
  • Persone
  • Pubblicazioni
  • Strutture
  • Attrezzature
  1. Pubblicazioni

Militia e civitas tra III e VI secolo d.C.

Capitolo di libro
Data di Pubblicazione:
2020
Abstract:
Punto di partenza obbligato di questa relazione è la constitutio Antoniniana, perché, a seconda che si confidi nell’una o nell’altra delle tante interpretazioni del suo dispositivo, si possono proporre, sul tema della cittadinanza romana nel III e nel IV secolo, ricostruzioni storiche sensibilmente divergenti. Se leggiamo il testo del P. Giss. 40 col. I (ll. 7-9: H. n. 2) iuxta propria principia, vale a dire come un documento giuridico, risulta davvero arduo concludere che esso, alla linea 9, proponga una clausola di esclusione (χωρ[ὶς] τῶν [δε]δ̣ειτ̣ικίων). Di conseguenza, al momento, non mi appaiono più persuasive quelle congetture che vorrebbero connetterla all’esigenza – esplicitamente avvertita da Caracalla e dai suoi consiglieri – di salvaguardare l’uso, invalso da tempo, di reclutare 'reparti di specialisti' tra le cosiddette gentes devictae e, dunque, tra i dediticii. Quantunque non dubiti del decisivo rilievo dell'arruolamento dei gentiles, vorrei soltanto sottolineare che – venuta meno, a mio parere, l’urgenza di chiarire chi fossero i dediticii della linea 9 del P. Giss. – risulta, a dir poco, fuorviante individuare, in questo temine, il principale filo conduttore col quale connettere insieme le fonti che riguardano la storia dell’esercito e del reclutamento delle cosiddette unità etniche, dall’età severiana alla fine del IV secolo e oltre. Non di meno – benché radicalmente ridimensionata nella mia prospettiva – la questione dei dediticii e, in primo luogo, dei barbari ridotti alla condizione di dediticii, rimane comunque in campo, perché – come abbiamo già sottolineato – alcuni studiosi ritengono che i numeri, almeno in età severiana, si reclutassero in primo luogo tra costoro. In effetti, però, noi conosciamo un’unica unità di questo tipo chiaramente indicata nella nomenclatura come deditizia (CIL 13. 6592 = ILS 9184: H. n. 9). Una sola testimonianza d’età severiana può sorreggere il peso di quelle congetture che riconnettono – quasi che si trattasse di una vera e propria regolarità – il reclutamento nei numeri etnici alla condizione di barbarus dediticius?
Occorre rivolgersi ad altre fonti. Allorché, però, si pongano a confronto i dispositivi giuridici descritti dai testi di Gaio H. n. 7), di Isidoro (H. n. 10) e di Leone Magno (H. n. 11) con i dati che emergono dallo spoglio delle testimonianze di III e di IV secolo, si ha l’impressione che essi non operassero davvero nelle prassi istituzionali di quel tempo. In altre parole, come ha osservato circa venti anni fa Gerhard Wirth, i dediticii non si connotano in ragione del loro comune e uniforme statuto giuridico. In realtà, i casi nei quali Roma, ottenuta la deditio, non abbia ricostituito in quanto tale la comunità sottomessa – così come si riscontra, nel caso del populus SEANO (104 a.C.) grazie alla tabula di Alcantara (H. n. 13) – paiono estremamente pochi. Pertanto nulla ci costringe a pensare che i membri delle popolazioni sconfitte e poi insediate nei tractus fossero per statuto esclusi, in quanto dediticii, dalla possibilità di accedere alla civitas Romana.
2. Dopo la constitutio Antoniniana la cittadinanza romana perse senza dubbio gran parte del proprio fascino e del proprio rilievo politico. Ciò non di meno essa conservò una sua peculiare dimensione giuridica. Pertanto non mi convincono in alcun modo le ipotesi di Ralph Mathisen e di Alessandro Barbero. Secondo il primo, si assisterebbe a un processo di assimilazione tacita nei quadri della cittadinanza di tutti i nuovi venuti e, in primo luogo, dei barbari. Nella sua prospettiva, dopo l’edictum de civitate del 212, la cittadinanza romana, in quanto status che attribuisce – al pari di ogni altro – poteri e doveri
Tipologia CRIS:
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Keywords:
Esercito, cittadinanza romana, barbari, constitutio Antoniniana, Giustiniano
Elenco autori:
Marotta, Valerio
Autori di Ateneo:
MAROTTA VALERIO
Link alla scheda completa:
https://iris.unipv.it/handle/11571/1392874
Titolo del libro:
Ravenna Capitale. L'esercito romano e l'alba dell'Europa
  • Utilizzo dei cookie

Realizzato con VIVO | Designed by Cineca | 26.10.0.0