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Apertura di credito in conto corrente e deroga della forma scritta ad substantiam

Articolo
Data di Pubblicazione:
2018
Abstract:
In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l’art. 3, 3o comma, L. n. 154 del 1992 e successivamente l’art. 117, 2o comma, D.Lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d’Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che ‘‘particolari contratti’’ possano essere stipu- lati in forma diversa da quella scritta, sicche ́ quanto da queste autorita` stabilito circa la non necessita` della for- ma scritta ‘‘in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto’’, va inteso nel senso che l’intento di agevolare particolari modalita` della contrat- tazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel ‘‘contratto madre’’ delle condizioni economiche cui an- dra` assoggettato il ‘‘contratto figlio’’. (Nella specie, la S.C. ha – confermando la sentenza di appello – respinto il ricorso della banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica, chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per ‘‘facta concludentia’’).
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Elenco autori:
Grossule, Edoardo
Autori di Ateneo:
GROSSULE EDOARDO
Link alla scheda completa:
https://iris.unipv.it/handle/11571/1498919
Pubblicato in:
GIURISPRUDENZA ITALIANA
Journal
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