Il presente corso si articola in due moduli: il primo, sviluppato sulla scorta di Teoria generale del diritto di Norberto Bobbio, è essenzialmente dedicato al problema della norma e dell’ordinamento giuridico; il secondo, articolato a partire da Ragione sufficiente e diritto. Dataismo e teoria dei quanti di Bruno Romano, affronta le opportunità e i rischi che le nuove tecnologie rappresentano in ambito giuridico.
Prerequisiti
Nessuno
Metodi didattici
L´insegnamento si compone di lezioni frontali, tenute da remoto, con il coinvolgimento degli studenti che saranno invitati a partecipare attivamente alle lezioni. Sarà utilizzato anche materiale video per esporre le questioni centrali trattate nel corso.
Verifica Apprendimento
Esame orale
Testi
Programma d’esame per gli studenti frequentanti: N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Giappichelli Editore, Torino 2009 (escusi il Capitolo VI della Parte Prima e i Capitoli IV e V della Parte Seconda); B. Romano, Ragione sufficiente e diritto. Dataismo e teoria dei quanti, Presentazione di G. Azzoni, Giappichelli Editore, Torino 2023.
Programma d’esame per gli studenti non frequentanti: N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Giappichelli Editore, Torino 2009; B. Romano, Ragione sufficiente e diritto. Dataismo e teoria dei quanti, Presentazione di G. Azzoni, Giappichelli Editore, Torino 2023.
Contenuti
Nel primo modulo si cercherà di chiarire che cosa si intenda per norma morale e norma giuridica. Verranno inoltre precisate le differenze tra imperativi autonomi ed eteronomi, tra imperativi categorici e ipotetici, tra giudizi di valore e comandi, nonché tra consigli, istanze e permessi. Si rifletterà sulla quintessenza della sanzione morale, di quella sociale e di quella giuridica. Verrà discusso il fondamento della norma, vagliando con attenzione la differenza tra legge naturale e legge positiva. Infine, sarà oggetto di analisi il rapporto tra le diverse norme all’interno dell’ordinamento giuridico. Nel secondo modulo si analizzerà come il trionfo del dataismo riduca l’uomo a un mero accumulo di dati e lo renda sempre più dipendente dalle nuove tecnologie, delegando così ad esse non solo alcune operazioni, ma anche alcune decisioni. Apparirà necessario interrogarsi sulla possibilità che l’atto del giudizio possa essere delegato a una macchina, oppure se esso non possa che rimanere profondamente umano. Si tratterà, cioè, di comprendere se possa ancora ritenersi giusto un ordinamento in cui il giudice sia un algoritmo e in cui, pertanto, la decisione non sia più specificamente appannaggio dell’uomo, ma delle nuove tecnologie.